TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ARTICOLO 1°)
La "Federazione Nazionale Gioco Othello" è
un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36
c.c., avente sede in Recanati.
ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e
la diffusione del gioco "Othello".
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni
tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività
compatibile ed atta al raggiungimento dello
scopo sociale (come ad esempio: organizzazione
di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi,
pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di
contatti e di conoscenza fra i suoi associati,
nonché con altre organizzazioni, anche di altri
Paesi, aventi lo stesso scopo.
TITOLO II: SOCI - ACQUISTO E
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI
DISCIPLINARI
ARTICOLO 3°)
Può essere socio della "Federazione Nazionale
Gioco Othello" qualsiasi persona fisica,
giuridica od anche Associazione, interessata al
gioco "Othello".
ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) effettivi;
b) sostenitori;
c) ordinari.
a) Sono Soci effettivi coloro che versano la
quota di iscrizione e quelle annuali,
determinate dall'Assemblea. Per essere socio
effettivo occorre avere la residenza o la sede
legale in Italia.
b) Sono Soci sostenitori i soci effettivi che
con azioni o contributi di una certa entità
dimostrano particolare interesse ed attaccamento
all'Associazione.
c) Sono Soci ordinari coloro che, pur
iscrivendosi all'Associazione, non versano le
quote annuali.
ARTICOLO 5°)
Gli interessati debbono presentare domanda di
iscrizione per divenire soci effettivi od
ordinari, versando la relativa quota.
Le domande vengono esaminate dal Consiglio
Direttivo Nazionale il quale, qualora nel Comune
di residenza o sede legale dell'interessato, sia
costituito un Club locale, può demandare tale
adempimento al Consiglio Direttivo di Club.
La delibera di Consiglio sulla domanda di
iscrizione viene comunicata all'interessato solo
se negativa, senza obbligo di motivazione, entro
tre mesi dalla presentazione, con contemporanea
restituzione delle quote versate al netto delle
spese postali.
Nel caso si tratti di reiezione da parte di
Consiglio Direttivo di Club, l'interessato può
impugnare la stessa presso il Consiglio
Direttivo Nazionale, il quale decide
definitivamente e inappellabilmente.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione
della domanda.
I soci sostenitori vengono nominati dal
Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta
scritta e motivata di un Consigliere Nazionale o
di un Presidente di Club.
La nomina decorre dalla data di accettazione da
parte dell'interessato.
ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia.
- Per morosità (soci effettivi e sostenitori),
accertata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che
pertanto trasferirà d'Ufficio tali soci negli
elenchi di quelli ordinari.
- Per radiazione, deliberata dai competenti
organi sociali per gravi motivi morali o
disciplinari.
La perdita della qualifica di socio comporta la
decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno
all'Associazione.
- Per morte del socio persona fisica o messa in
liquidazione o fallimento del socio persona
giuridica od Associazione.
ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno
al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai
suoi doveri è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente
Nazionale o di Club locale.
b) Sospensione da uno a tre mesi da parte
del Presidente Nazionale.
c) Radiazione da parte del Presidente
Nazionale previa deliberazione del Consiglio
Direttivo nazionale.
Contro il provvedimento disciplinare di
radiazione è ammesso ricorso ad un giuri'
d'onore di tre membri, che verrà all'uopo
nominato dalla prima Assemblea successiva,
all'emanazione del provvedimento.
ORDINAMENTO
ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il presidente Nazionale;
d) Il Segretario - Tesoriere;
e) Il Club locale;
f) Il Presidente di Club;
g) Il Consiglio di Club.
ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci
effettivi in regola con il pagamento della quota
associativa dell'anno.
Essa viene convocata in seduta ordinaria una
volta all'anno, nella località e nella data
fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale, su
proposta del Presidente Nazionale, con un
preavviso di almeno 15 giorni mediante
pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione
o, in mancanza, mediante circolare rimessa per
il tramite del servizio postale, senza
raccomandazione.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di
Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il
compito di redigere il verbale.
ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità va convocata, con il
medesimo preavviso, una seduta straordinaria, su
richiesta del Presidente o del Consiglio
Direttivo Nazionale. Alle assemblee possono
presenziare, senza diritto di voto, anche i soci
ordinari.
ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei
soci effettivi intervenuti e si intende
regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di
almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore
dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio, avente diritto d'assistere
all'assemblea, può rappresentare, per delega
scritta, fino a 3 soci effettivi.
ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre
incombenze previste dal presente Statuto, elegge
sei Consiglieri Nazionali, dopo il primo
biennio;
- approva il Regolamento di esecuzione;
- approva, con la maggioranza di cui al
successivo art. 24, eventuali modifiche dello
Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo
annuali;
- delibera su qualsiasi argomento
interessante la vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea, ove non sia
diversamente previsto, vengono assunte a
maggioranza dei presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 13°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
- il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- cinque Consiglieri Nazionali.
Il presidente Nazionale viene eletto dal
Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale
durano in carica due anni e sono rieleggibili
senza limiti.
Il Consiglio Nazionale è integrato di diritto
dal Direttore Responsabile del Bollettino
dell'Associazione, successivamente all'inizio
della pubblicazione dello stesso. Il Direttore
Responsabile cesserà di fare parte del Consiglio
Direttivo, qualora il bollettino non mantenga
una periodicità almeno annuale.
Possono far parte del Consiglio Direttivo
Nazionale solo soci effettivi.
Qualora vi siano soci sostenitori almeno uno di
questi deve far parte del Consiglio Nazionale.
Nel caso che un membro cessi dalla carica, per
qualsiasi motivo prima del compimento del
periodo di nomina, subentra con la stessa durata
il soci che, fra i non eletti, abbia ottenuto
nell'ultima elezione il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, subentrerà il socio
piu' anziano di iscrizione all'Associazione.
Ove si tratti del Presidente, questi verrà
nominato ad interim dai componenti del Consiglio
Direttivo previa reintegrazione del Consiglio
col criterio di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a
maggioranza con la presenza della maggioranza
dei suoi membri.
Nel caso di parità il voto del Presidente è
determinante.
ARTICOLO 14°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale sovraintende a
tutte le attività
dell'Associazione in armonia alle deliberazione
dell'Assemblea dei Soci;
- autorizza la costituzione dei Club
locali;
- autorizza le iniziative comportanti oneri
per l'Associazione, rispettando i limiti fissati
dal conto preventivo annuale;
- nomina il Direttore Responsabile del
Bollettino dell'Associazione.
ARTICOLO 15°)
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza
dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
Nazionale.
Tiene, congiuntamente con il Segretario -
Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune,
riscuotendo le entrate e pagando le spese
inerenti allo svolgimento dell'attività
associativa.
Per ogni iniziativa comportante oneri per
l'Associazione, il Presidente Nazionale dovrà
essere preventivamente autorizzato dal Consiglio
Direttivo salvo che per le spese amministrative
nei limiti di quanto previsto dal conto
preventivo annuale.
ARTICOLO 16°)
In caso di assenza o di impedimento del
Presidente Nazionale le funzioni dello stesso
vengono esercitate congiuntamente dai due
componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
aventi maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione o, incaso di parità fra i
componenti, aventi la maggiore età.
ARTICOLO 17°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal
Consiglio Direttivo Nazionale e scelto fra i
propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente
Nazionale, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- collabora con il Presidente per l'esecuzione
dei deliberati del Consiglio Direttivo
Nazionale.
ARTICOLO 18°)
Club LOCALE E I SUOI ORGANI.
Almeno 5 soci effettivi e non meno di 10 soci
ordinari potranno costituire
un club locale, organo periferico della
"Federazione Nazionale Gioco
Othello" senza autonomia amministrativa e senza
rappresentanza esterna
dell'Associazione.
Il Club, avente funzione di promozione
dell'attività associativa, avrà un Presidente e
un Consiglio Direttivo composto di tre soci
effettivi.
Le modalità di costituzione del Club locale, la
durata delle cariche, le relative funzioni e
quant'altro interessante l'attività di detto
organo verranno stabiliti dall'Assemblea dei
soci con il regolamento di esecuzione dello
Statuto.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 19°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine
il 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 20°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 21°)
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e da quelle
annuali di associazione.
b) Dagli eventuali contributi donazione,
lasciti, elargizioni, oblazioni.
c) Dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 22°)
La quota di iscrizione e quella sociale annua
vengono stabilite dal Consiglio Direttivo
Nazionale, con delibera da sottoporsi per la
conferma alla prima Assemblea dei soci.
ARTICOLO 23°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti
dal Presidente nazionale e dal Segretario
Tesoriere vengono esaminati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, prima di essere sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il preventivo per il periodo antecedente la
prima convocazione di Assemblea verrà stabilito
dal Consiglio Direttivo nazionale.
TITOLO V: MODIFICHE ALLO
STATUTO - REGOLAMENTO
ARTICOLO 24°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono
essere avanzate dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da un Club locale o da
almeno 10 soci effettivi.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della
prima assemblea successiva.
Il regolamento di esecuzione dello Statuto,
predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale,
sarà pure sottoposto all'Assemblea per
l'approvazione. Le modifiche allo Statuto sono
approvate con il voto favorevole di almeno 3/4
dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e
sempreché tale aliquota rappresenti la
maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO VI: VARIE
ARTICOLO 25°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata
dalla tessera sociale rilasciata all'atto
dell'iscrizione.
Per i soci effettivi, essa andrà convalidata
annualmente secondo le norme del regolamento.
ARTICOLO 26°)
L'interpretazione delle norme del presente
Statuto deve essere fatta con il sussidio delle
norme regolamentari e viceversa; per quanto non
sia stato in esse espressamente previsto, si fa
rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 27°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime
volontà di almeno tutti i soci effettivi meno
uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà
devoluto a fini assistenziali come precisato
nella relativa deliberazione dell'Assemblea dei
soci.
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