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STATUTO
TITOLO I°
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ARTICOLO 1°)
La "Federazione Nazionale Gioco Othello" è un'associazione
costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede
in Recanati.
ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e la
diffusione del gioco "Othello".
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte
di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile
ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come
ad esempio: organizzazione di gare, tornei, corsi
di insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche
sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i
suoi associati, nonchè con altre organizzazioni, anche
di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.
TITOLO II
SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITà DI SOCIO -
SANZIONI DISCIPLINARI.
ARTICOLO 3°)
Può essere socio della "Federazione Nazionale Gioco
Othello" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche
Associazione, interessata al gioco "Othello".
ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) effettivi;
b) sostenitori;
c) ordinari.
a) Sono Soci effettivi coloro che versano la quota
di iscrizione e quelle annuali, determinate dall'Assemblea.
Per essere socio effettivo occorre avere la residenza
o la sede legale in Italia.
b) Sono Soci sostenitori i soci effettivi che con
azioni o contributi di una certa entità dimostrano
particolare interesse ed attaccamento all'Associazione.
c) Sono Soci ordinari coloro che, pur iscrivendosi
all'Associazione, non versano le quote annuali.
ARTICOLO 5°)
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione
per divenire soci effettivi od ordinari, versando
la relativa quota.
Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo
Nazionale il quale, qualora nel Comune di residenza
o sede legale dell'interessato, sia costituito un
Club locale, può demandare tale adempimento al Consiglio
Direttivo di Club.
La delibera di Consiglio sulla domanda di iscrizione
viene comunicata all'interessato solo se negativa,
senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla
presentazione, con contemporanea restituzione delle
quote versate al netto delle spese postali.
Nel caso si tratti di reiezione da parte di Consiglio
Direttivo di Club, l'interessato può impugnare la
stessa presso il Consiglio Direttivo Nazionale, il
quale decide definitivamente e inappellabilmente.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della
domanda.
I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, su proposta scritta e motivata
di un Consigliere Nazionale o di un Presidente di
Club.
La nomina decorre dalla data di accettazione da parte
dell'interessato.
ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia.
- Per morosità (soci effettivi e sostenitori), accertata
dal Consiglio Direttivo Nazionale, che pertanto trasferirà
d'Ufficio tali soci negli elenchi di quelli ordinari.
- Per radiazione, deliberata dai competenti organi
sociali per gravi motivi morali o disciplinari.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza
da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.
- Per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione
o fallimento del socio persona giuridica od Associazione.
ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al
buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri
è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente Nazionale
o di Club locale.
b) Sospensione da uno a tre mesi da parte del Presidente
Nazionale.
c) Radiazione da parte del Presidente Nazionale previa
deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale.
Contro il provvedimento disciplinare di radiazione
è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri,
che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea
successiva , all'emanazione del provvedimento.
ORDINAMENTO
ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il presidente Nazionale;
d) Il Segretario - Tesoriere;
e) Il Club locale;
f) Il Presidente di Club;
g) Il Consiglio di Club.
ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci effettivi
in regola con il pagamento della quota associativa
dell'anno.
Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta
all'anno, nella località e nella data fissate dal
Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente
Nazionale, con un preavviso di almeno 15 giorni mediante
pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione o,
in mancanza, mediante circolare rimessa per il tramite
del servizio postale, senza raccomandazione.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea
ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere
il verbale.
ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità va convocata, con il medesimo
preavviso, una seduta straordinaria, su richiesta
del Presidente o del Consiglio Direttivo Nazionale.
Alle assemblee possono presenziare, senza diritto
di voto, anche i soci ordinari.
ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggiornaza di voti dei soci
effettivi intervenuti e si intende regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno
la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque
sia il numero dei presenti.
Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea,
può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci
effettivi.
ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze
previste dal presente Statuto, elegge sei Consiglieri
Nazionali, dopo il primo biennio;
- approva il Regolamento di esecuzione;
- approva, con la maggioranza di cui al successivo
art. 24, eventuali modifiche dello Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la
vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente
previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 13°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
- il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- cinque Consiglieri Nazionali.
Il presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio
Direttivo fra i suoi membri.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano
in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti.
Il Consiglio Nazionale è integrato di diritto dal
Direttore Responsabile del Bollettino dell'Associazione,
successivamente all'inizio della pubblicazione dello
stesso. Il Direttore Responsabile cesserà di fare
parte del Consiglio Direttivo, qualora il bollettino
non mantenga una periodicità almeno annuale.
Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale
solo soci effettivi.
Qualora vi siano soci sostenitori almeno uno di questi
deve far parte del Consiglio Nazionale.
Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi
motivo prima del compimento del periodo di nomina,
subentra con la stessa durata il soci che, fra i non
eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior
numero di voti.
In caso di parità di voti, subentrerà il socio piu'
anziano di iscrizione all'Associazione.
Ove si tratti del Presidente, questi verrà nominato
ad interim dai componenti del Consiglio Direttivo
previa reintegrazione del Consiglio col criterio di
cui sopra.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza
con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Nel caso di parità il voto del Presidente è determinante.
ARTICOLO 14°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale sovraintende a tutte
le attività
dell'Associazione in armonia alle deliberazione dell'Assemblea
dei Soci;
- autorizza la costituzione dei Club locali;
- autorizza le iniziative comportanti oneri per l'Associazione,
rispettando i limiti fissati dal conto preventivo
annuale;
- nomina il Direttore Responsabile del Bollettino
dell'Associazione.
ARTICOLO 15°)
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione
a tutti gli effetti di legge.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere,
l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le
entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento
dell'attività associativa.
Per ogni iniziativa comportante oneri per l'Associazione,
il Presidente Nazionale dovrà essere preventivamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo salvo che per
le spese amministrative nei limiti di quanto previsto
dal conto preventivo annuale.
ARTICOLO 16°)
In caso di assenza o di impedimento del Presidente
Nazionale le funzioni dello stesso vengono esercitate
congiuntamente dai due componenti il Consiglio Direttivo
Nazionale aventi maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione o, incaso di parità fra i componenti,
aventi la maggiore età.
ARTICOLO 17°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal Consiglio
Direttivo Nazionale e scelto fra i propri membri.
Egli, congiungamente con il Presidente Nazionale,
amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- collabora con il Presidente per l'esecuzione dei
deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 18°) Club LOCALE E I SUOI ORGANI.
Almeno 5 soci effettivi e non meno di 10 soci ordinari
potranno costituire
un club locale, organo periferico della "Federazione
Nazionale Gioco
Othello" senza autonomia amministrativa e senza rappresentanza
esterna
dell'Associazione.
Il Club, avente funzione di promozione dell'attività
associativa, avrà un Presidente e un Consiglio Direttivo
composto di tre soci effettivi.
Le modalità di costituzione del Club locale, la durata
delle cariche, le relative funzioni e quant'altro
interessante l'attività di detto organo verranno stabiliti
dall'Assemblea dei soci con il regolamento di esecuzione
dello Statuto.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 19°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il
31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 20°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 21°)
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di
associazione.
b) Dagli eventuali contributi donazione, lasciti,
elargizioni, oblazioni.
c) Dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 22°)
La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono
stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera
da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea
dei soci.
ARTICOLO 23°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal
Presidente nazionale e dal Segretario Tesoriere vengono
esaminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, prima
di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea
dei soci.
Il preventivo per il periodo antecedente la prima
convocazione di Assemblea verrà stabilito dal Consiglio
Direttivo nazionale.
TITOLO V
MODIFICHE ALLO STATUTO - REGOLAMENTO
ARTICOLO 24°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere
avanzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo
Nazionale o da un Club locale o da almeno 10 soci
effettivi.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima
assemblea successiva.
Il regolamento di esecuzione dello Statuto, predisposto
dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà pure sottoposto
all'Assemblea per l'approvazione. Le modifiche allo
Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno
3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e
semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza
dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO VI
VARIE
ARTICOLO 25°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla
tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.
Per i soci effettivi, essa andrà convalidata annualmente
secondo le norme del regolamento.
ARTICOLO 26°)
L'interpretazione delle norme del presente Statuto
deve essere fatta con il sussidio delle norme regolamentari
e viceversa; per quanto non sia stato in esse espressamente
previsto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 27°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà
di almeno tutti i soci effettivi meno uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà devoluto
a fini assistenziali come precisato nella relativa
deliberazione dell'Assemblea dei soci.
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